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Cos’è la pedofilia

24 Agosto 2018 | Autore:
Cos’è la pedofilia

Cos’è la pedofilia e quando è reato? Cosa sono gli atti sessuali con minorenne? Qual è la differenza tra pedofilia e pedopornografia? 

Tutti credono che la pedofilia sia un reato: e in effetti è così. Tuttavia, pochi sanno che nel codice penale non si utilizza quasi mai questo termine: scorrendo le sue tante pagine, scoprirete che la pedofilia è richiamata solamente in un’unica ipotesi, cioè quella di istigazione a pratiche di pedofilia. Il fatto che essa sia scarsamente citata non significa però che non sia punita con sanzioni molto gravi. Ma cos’è la pedofilia? Perché il codice non ne fa quasi mai menzione? Probabilmente perché questa parola potrebbe essere fuorviante e indurre in errore: in senso letterale, infatti, il pedofilo è colui che prova un’attrazione erotica verso i bambini, indipendentemente dal loro sesso. È evidente che una nozione del genere non potrebbe essere accolta dal diritto penale, il quale punisce solamente le condotte che concretamente, cioè con un’azione materiale, mettono in pericolo il bene giuridico tutelato. La semplice attrazione verso un minorenne non potrebbe giustificare di per sé una punizione: per questo all’interno della legge italiana, piuttosto che di pedofilia, si preferisce parlare di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne, di pratiche di pedofilia, ecc. Se quanto finora detto ti interessa e vorresti saperne di più, allora prosegui nella lettura di questo articolo: vedremo insieme cos’è la pedofilia e quando è reato.

Pedofilia: cosa dice la legge?

Come anticipato, il codice penale non punisce la pedofilia in sé per sé: il pedofilo è una persona attratta sessualmente da un bambino e, fintantoché non realizza concretamente questa attrazione, non potrà essere punito. Ciò perché un individuo non può andare in carcere solamente per le sue tendenze: provare una perversione non è di per sé reato. Nel momento in cui, però, una persona dovesse essere messa in pericolo, allora scatterebbero le manette.

Come vedremo, il legislatore italiano, per attuare una tutela piena ed efficace dei minori, ha previsto che venissero punite anche condotte che non realizzano, di per sé, un atto di pedofilia vero e proprio, ma che si avvicinano ad esso: parliamo della pedopornografia, o meglio di chi usufruisce degli spettacoli o dei prodotti della pornografia minorile. In questo caso, pur non prendendo parte attiva alla realizzazione del materiale pedopornografico, l’individuo favorisce la diffusione e la produzione della pornografia minorile per il fatto di esserne un fruitore; per tale ragione, egli viene ugualmente punito (con pene meno severe) dalla legge.

Fatte queste dovute precisazioni, analizziamo meglio il fenomeno della pedofilia e la reazione che la legge prevede nei suoi riguardi. Fin da subito possiamo dire che sono essenzialmente due le tipologie di condotte idonee ad integrare i delitti previsti dal codice penale: gli atti sessuali e la pornografia minorile. Vediamo di cosa si tratta.

Pedofilia: quando è reato?

La pedofilia è reato quando si concretizza in un atto sessuale. Il codice preferisce la nozione ampia di atti sessuali a quella di rapporto sessuale: mentre per quest’ultimo, di norma, si intende solamente la congiunzione carnale tra due persone, gli atti sessuali sono concetto più ampio, nel quale sono ricomprese tutte le azioni che coinvolgono le zone erogene di una persona. Addirittura, può essere qualificato come atto sessuale anche l’attenzione nei confronti di una persona dalla quale deriva un piacere erotico. Vediamo ora quali reati prevede la legge per combattere la pedofilia.

Atti sessuali con minorenne: cos’è?

Secondo il codice penale, chiunque compie atti sessuali con persona che non ha ancora compiuto quattordici anni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Stessa pena è prevista per colui che realizza atti sessuali con chi non ha compiuto sedici anni, quando egli sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza [1].

Il reato appena descritto prende il nome di atti sessuali con minorenne, e prevede due ipotesi:

  • la prima, che gli atti sessuali avvengano con minore di quattordici anni consenziente;
  • la seconda, che gli atti sessuali vengano compiuti con minore di sedici anni consenziente, se colui che li realizza vanta un particolare rapporto con la persona offesa (genitore, ascendente, tutore, ecc.).

Eccezionalmente, non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Ciò significa, in pratica, che il rapporto tra un sedicenne e una tredicenne non costituisce reato.

La differenza tra gli atti sessuali con minorenne e la violenza sessuale è chiara: in quest’ultimo reato manca il consenso della vittima ad avere un rapporto sessuale; nell’ipotesi di atti sessuali con minori, invece, la vittima è pienamente consenziente, solamente che la legge ritiene che si tratti di un consenso “immaturo”. Pertanto, gli atti sessuali compiuti da un diciottenne nei confronti di una tredicenne, pur se corrisposti, costituiscono reato.

Corruzione di minorenne: in cosa consiste?

Un altro reato previsto dal codice penale per combattere la pedofilia è quello di corruzione di minorenne: è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali [2]. Con questo reato, il legislatore vuole tutelare il minore degli anni quattordici anche dall’assistere al compimento di atti sessuali, ritenendo questo “spettacolo” nocivo per il suo benessere psico-fisico e per il suo corretto sviluppo.

Prostituzione minorile: cos’è?

Il reato di prostituzione minorile punisce due condotte diverse: quella di chi approfitta economicamente della prostituzione dei minori, e quella di chi usufruisce della prestazione sessuale. Più precisamente, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15mila a 150mila euro chiunque:

  • recluta o induce alla prostituzione una persona minorenne;
  • favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Inoltre, come anticipato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a seimila euro [3].

A differenza di quanto previsto dalla legge Merlin sulla prostituzione e la chiusura delle case chiuse, la prostituzione minorile è condotta delittuosa che punisce non soltanto lo sfruttatore o il favoreggiatore, ma anche il “consumatore finale”, cioè colui che intrattiene rapporti sessuali a pagamento con un minorenne. Da ciò si evince che, mentre la prostituzione è legale nella misura in cui oggetto del mercimonio sia il corpo di un maggiorenne, quando si tratta di minorenni la prestazione sessuale a pagamento è assolutamente vietata.

Pedofilia e pedopornografia: cosa sono?

Veniamo ora ai delitti di pornografia minorile. In Italia la pornografia non è reato; lo è, invece, la pornografia minorile. Il codice penale, al fine di predisporre una tutela completa della sessualità minorile, sanziona severamente una serie di condotte che vanno dalla realizzazione del prodotto pedopornografico alla distribuzione, diffusione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, del materiale incriminato.

Pornografia minorile: cos’è?

Cos’è la pornografia minorile? Il codice intende per essa qualsiasi rappresentazione, realizzata con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minorenne per scopi sessuali

Il codice penale punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24 mila a 240mila euro chiunque:

  • utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  • recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del suddetto materiale pornografico: chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro. Ma non è finita qui: chiunque, al di fuori delle ipotesi appena indicate, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro. Ancora, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.500 a 6mila euro [4].

Le condotte incriminate sono molteplici. Le prime riguardano lo step iniziale della pornografia minorile, ovverosia la realizzazione del materiale pedopornografico. Innanzitutto, soggiace a sanzione chi utilizza i minorenni, cioè chi materialmente li adopera per la realizzazione del materiale pornografico; alla stessa pena incorrono coloro che reclutano o inducono i minori a partecipare agli spettacoli osceni. La differenza con la prima condotta è evidente: chi recluta o induce si avvale indirettamente dei bambini, spingendoli fra le braccia dell’orco che poi se ne servirà. Utilizzazione, reclutamento e induzione sono le prime condotte sanzionabili, totalmente equiparate dal punto di vista del trattamento penale.

Da notare come il legislatore prescinda, fino a questo momento, dal mettere in gioco il fine di lucro dei rei. Di conseguenza, commetterà il reato in commento anche chi, solo per soddisfare la propria libidine, scatti fotografie alle parti intime di un minorenne consenziente [5]. Quindi, lo scopo di lucro non è essenziale alla fattispecie: risponderà del reato anche chi faccia parte del mercato pedopornografico a titolo gratuito.

Questo era il primo gradino: la realizzazione del prodotto e la sua commercializzazione. Il secondo consiste nella diffusione dello stesso. Il codice penale punisce, meno gravemente, chiunque, al di fuori delle condotte di utilizzazione, reclutamento e induzione sopra esaminate, con qualsiasi mezzo, anche telematicamente, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico anzidetto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

La distribuzione del materiale incriminato è condotta grave, poiché rende visibile il prodotto illecito con il fine di pubblicizzarlo. Il legislatore intende colpire queste condotte per evitare che un’eccessiva diffusione della pedopornografia possa innescare un circolo vizioso costituito dall’aumento della domanda di prodotto pornografico e conseguente ampliamento della produzione dello stesso.

Un po’ più in basso all’interno della piramide criminosa troviamo le condotte di coloro che offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pedopornografico. Le condotte incriminate si differenziano dal commercio (punito con la pena più alta) per il fatto di non trovarsi al vertice della catena di distribuzione del prodotto. In altre parole, chi fa commercio del materiale pornografico viene incriminato per essere un vero e proprio “imprenditore della pornografia minorile”, cioè un soggetto che si arricchisce grazie alla vendita del materiale illecito. La cessione si pone, invece, a livello del consumatore, cioè di chi ha già acquistato il prodotto e poi lo rivende. Si intuisce, pertanto, che la sua pericolosità è nettamente minore. Tra l’altro, come detto prima, l’onerosità della cessione è elemento del tutto secondario: alla stessa pena soggiace chi offre gratuitamente il materiale.

Infine, all’ultimo gradino troviamo coloro che assistono ad esibizioni o a spettacoli pedopornografici. Punendo anche questa condotta meramente passiva, cioè quella di chi si limita solamente a guardare, il legislatore ha voluto colpire anche la domanda di materiale pedopornografico, in quanto idonea ad incidere sull’offerta degli stessi, cioè sulla loro produzione

Detenzione e pedopornografia virtuale

Il quadro della tutela penalistica della sessualità minorile si chiude con le disposizioni che puniscono anche chi semplicemente si procura o detiene materiale pedopornografico [6] e con l’estensione delle norme sopra analizzate alla cosiddetta pornografia virtuale, cioè al materiale pornografico che rappresenta immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica utilizzando immagini di minori o parti di esse [7]. La pena è comunque diminuita di un terzo.

note

[1] Art. 609-quater cod. pen.

[2] Art. 609-quinquies cod. pen.

[3] Art. 600-bis cod. pen.

[4] Art. 600-ter cod. pen.

[5] Cass., sezioni unite, sent. n.  13 del 05.07.2000.

[6] Art. 600-quater cod. pen.

[7] Art. 600-quater 1 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com


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